anno 2024 - ADSI NAZIONALE
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Per essere soci di ADSI bisogna essere persone fisiche maggiorenni, giuridiche, anche di diritto pubblico, o Associazioni non riconosciute, che siano proprietarie o comproprietarie di dimore storiche o di singole unità immobiliari poste in dimore, oppure siano titolari su di esse di altri diritti reali.
Può avere titolo, per essere ammesso come socio, anche il coniuge, un parente o affine, entro il terzo grado del proprietario o possessore di una dimora storica, previo il suo consenso.
Spetta la detrazione del 19% se si tratta di associazione legalmente riconosciuta senza scopo di lucro, che svolge o promuove attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizza e realizza attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), rigo E8, codice 26 (Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche) del 730;
- in alternativa, spetta la deduzione dal reddito se l’associazione ha per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), rigo E26, codice 8 del 730.
Per approfondire la questione è possibile consultare le Istruzioni alla compilazione del mod. 730/ 2020 alle pagine 54 e 60.
* La risposta è stata resa a titolo di assistenza al contribuente (circ.n.42/E del 5 agosto 2011) dal Centro di assistenza Multicanale di Cagliari.
Per gli immobili vincolati non sono previste aliquote Iva differenti rispetto alle medesime attività esercitate in immobili ordinari, la sua applicazione è legata al soggetto che esercita tale attività .. persona fisica, società o altro; a puro titolo esemplificativo attualmente i biglietti per visite culturali (musei e giardini) sono esenti da IVA; la somministrazione di cibi e bevande e l’alloggio o gli spettacoli scontano una aliquota del 10%.
D. Quale è il corretto e conveniente metodo di emissione biglietti d’ingresso ed il relativo regime fiscale;
D. Quale inquadramento dare al personale che si occupa di tale attività, emettendo i biglietti all’ingresso ed accompagnando i gruppi;
D. Ho due ingressi separati: uno per la dimora storica ed il suo giardino, l’altro per un parco panoramico confinante ma separato dal primo ingresso. Fino ad ora ho inquadrato il tutto nell’attività dell’azienda agricola, quindi emettendo, come biglietti di ingresso, delle ricevute fiscali per corrispettivi dell’azienda agricola ed inquadrando il personale come avventizio dell’azienda agricola, pertanto con notevole spesa di contributi Inps. Mi ero infatti agganciato ad un comma della Legge Regione Lombardia sull’agriturismo che cita all’incirca - fruizione didattico-ricreativa di beni di notevole valore storico-architettonico-naturalistico ricompresi nell’azienda agricola. Sono stato anche iscritto come agriturismo, il che aveva prodotto un risparmio fiscale sull’introito biglietti, ma nessun risparmio sui contributi per il personale. Ora però per vari motivi non sono più iscritto come agriturismo. Con la mia attuale gestione ed impostazione, ora descritta, ho un carico fiscale e contributivo che drena almeno il 60 % degli introiti, inoltre devo pagare il personale, l’ammortamento di alcuni lavori eseguiti appositamente, e quindi non rimane nulla, se non addirittura vado in perdita. I miei ingressi sono aperti nel fine-settimana, o su prenotazione di gruppi, e sono circa 5.000 gli ingressi al parco e 2.000 gli ingressi alla dimora storica, all’anno.
R. Il caso descritto rientra nella fattispecie del possesso dinamico con “attività d’impresa - continuativa” da cui derivano solo redditi d’impresa: assoggettati a IRPEF, se l’attività è svolta da persone fisiche o società di persone (per esempio una ditta individuale o una S.a.s.) oppure a IRES se è svolta in forma di società di capitali (per esempio una S.r.l.); con rilevanza anche ai fini dell’IVA e spesso dell’IRAP.
La risposta non può essere esaustiva perché non è dato sapere chi sia il proprietario o possessore della dimora storica e delle sue pertinenze (persona fisica?) e del rapporto che lo collega all’azienda agricola, gerente le visite guidate, che sembrerebbero soggetti diversi. Se così fosse il possessore di tipo statico (persona fisica) dovrebbe locare con contratto la dimora storica (pertinenze comprese) al gestore (azienda agricola) degli eventi (visite guidate), ricavandone un reddito fondiario (o meglio di fabbricati) soggetto a IRPEF.
Inoltre, non è corretto (salvo deroghe sul piano locale) inquadrare le prestazioni di “visite guidate” nell’ambito dell’attività agricola, dalla quale va tenuta separata, ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/1972 (esercizio di più attività). Infatti le prestazioni inerenti le visite guidate, considerata la loro frequenza e intensità, comportano l’esercizio di un’attività d’impresa commerciale il cui reddito imponibile ai fini IRPEF è determinato per differenza tra “ricavi” e “costi”, differentemente dal regime del reddito agrario tassato su base catastale o forfetaria se l’attività è svolta da persone fisiche o Società Semplici, che rispettino - o meno - i limiti indicati dall’art. 32 del T.U.II.RR.
Per chiarimenti più specifici, si suggerisce di rivolgersi ad un tributarista di fiducia.
E’ un’attività di produzione di beni o servizi che ha luogo quando risorse quali lavoro, impianti e materie prime concorrono all’ottenimento di beni o alla prestazione di servizi. Un’attività economica è caratterizzata dall’uso di fattori della produzione, da un processo di produzione e da uno o più prodotti ottenuti (merci o prestazioni di servizi).
Vi rientrano pertanto le attività commerciali, di somministrazione, le attività svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive, l’edilizia e i servizi di cui alla Direttiva 2006/123/CE.
E’ l’attività economica svolta in maniera prevalente da un’unità locale. Quando più attività sono esercitate nell’ambito di una stessa unità, la prevalenza è individuata sulla base del valore aggiunto. In mancanza di tale dato, la prevalenza si stabilisce, nell’ordine, sulla base del fatturato, delle spese per il personale, delle retribuzioni lorde annue, del numero medio annuo di addetti.
Dopo aver determinato l’attività principale, la seconda in ordine di importanza è considerata attività secondaria.
Gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazione.
Il SUAP è un ufficio speciale, costituito presso ogni Comune, di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto:
- l’avvio e l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;
- le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione degli impianti produttivi (gli aspetti costruttivi).
Gli Sportelli Unici per le Attività Produttive sono dunque, in poche parole, gli interlocutori di chi desidera avviare un’attività economica, con o senza interventi edilizi sul fabbricato o sull’area oggetto del suo interesse. Le attività produttive di competenza del SUAP sono tutte quelle che producono beni e/o forniscono servizi (D.P.R. 160/10), non necessariamente svolte a scopo di lucro o su retribuzione (Corte di Giustizia UE, D. Lgs 59/10, art.8, comma 1 lett. a).
Come ha chiarito ANCI con una nota di indirizzo del gennaio 2013, si rivolge al SUAP anche chi non ha la qualità di imprenditore. Ecco perché il portale propone procedimenti che riguardano anche soggetti privati e del terzo settore: pensiamo alle manifestazioni temporanee e di sorte locale, organizzate da enti morali o associazioni (non sono imprenditori), che non perseguono scopo di lucro; oppure ai Bed & Breakfast, gestiti da privati (non aventi carattere di imprenditore), nell’ambito della propria residenza.
La SCIA è un atto scritto con il quale l’imprenditore dichiara, sotto la propria responsabilità, che vi sono tutte le condizioni per l’avvio immediato di una determinata attività; la SCIA viene corredata di attestazioni/asseverazioni rese da tecnici qualificati (incluse le dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le Imprese, se costituite), nel caso la normativa di settore che disciplina quella specifica attività le preveda.
La SCIA è quindi una procedura semplificata di avvio di un’attività ed è regolata dall’art. 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. L’utente non deve quindi presentare una domanda per iniziare un procedimento per il quale è stata introdotta la SCIA; qualora ciò accadesse, il SUAP comunicherà al richiedente l’archiviazione della domanda e lo inviterà a presentare la SCIA.
I tipi di SCIA presenti sul Portale sono stati realizzati con la logica della standardizzazione e semplificazione amministrativa, su base unitaria regionale.
Il SUAP, attraverso gli uffici preposti, esperisce i controlli sulla sussistenza dei presupposti normativi per l’esercizio dell’attività. I controlli possono essere svolti anche su un “campione” (cioè non sulla totalità delle segnalazioni che pervengono al Comune, ma su una quota parte di esse, individuata con un provvedimento del Dirigente competente).
Se i controlli si dovessero concludere negativamente e non fosse possibile regolarizzare l’attività, gli uffici preposti dovrebbero ordinarne la cessazione
Comunicazione e SCIA non sono la stessa cosa.
Nella vita quotidiana siamo circondati da attività economiche di competenza degli Sportelli Unici: dai negozi, ai mercati, dai bar ai locali di spettacolo, dai tatuatori ai campeggi, dai taxisti ai centri vacanza, dagli spettacoli viaggianti agli acconciatori, e via dicendo.
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